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COME FARE PER

Richiesta Cittadinanza

Come Fare:

La CITTADINANZA ITALIANA  puo’ essere acquista per :

  • effetto di matrimonio
  • beneficio di legge
  • concessione

 

ACQUISIZIONE PER MATRIMONIO
(artt. 5-6-7-8 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)


Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana con Decreto del Ministro dell'Interno, tramite la presentazione della domanda al Prefetto.
Se residente all’estero, trascorsi tre anni dal matrimonio, la domanda va presentata all’autorita’ diplomatica consolare italiana all’estero.

ACQUISIZIONE PER BENEFICIO DI LEGGE
(art. 4 , commi 1 e 2 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)


Puo’ essere richiesta da :

 

  • straniero nato da genitore straniero ma gia’ italiano per nascita o con ascendente in secondo grado (nonni paterni o materni) cittadino italiano per nascita con dichiarazione da parte del Consolato di non aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
  • straniero nato in Italia, legalmente residente senza interruzioni nello Stato sino al compimento della maggiore eta’.

In questo caso l’interessato acquista la cittadinanza se entro il compimento del 19° anno di eta’ rende apposita dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

ACQUISIZIONE PER CONCESSIONE
(art. 9 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)


La cittadinanza italiana puo’ essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica.
In questocaso, vista la complessita’ della materia e’ consigliabile rivolgersi direttamente all’Ufficio Stato Civile del Comune oppure alla Prefettura di Torino (Uff. Stranieri).


Dove Rivolgersi:
Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica (vedi dettaglio e orario di apertura)