- Ufficio Ragioneria -
Responsabile del Servizio: Sig.a Maura BOTTA
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| L'Ufficio si occupa della corretta applicazione dei tributi comunali e della divulgazione delle informazioni ai contribuenti. |
TABELLA INCARICHI
COLLABORATORI ESTERNI ![]()
AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 127 L. 23.12.96 N. 662 COME MODIFICATO DALLA L. 24.12.07 N. 244
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I. C. I. - (Imposta Comunale sugli Immobili)
Le denunce iniziali e di variazione devono essere fatte entro il 30/7 dell'anno successivo al verificarsi dell'evento compilando i moduli in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricandoli dal presente sito cliccando sul pulsante sottostante. Le aliquote per l'anno 2005 sono:
- abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille
- altri fabbricati (seconde case), terreni agricoli, aree fabbricabili: 6 per mille
- detrazione abitazione principale: 103.29 €.
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Scarica con Word - Modulo di Comunicazione I.C.I.
ISTRUZIONI
PER IL VERSAMENTO DELL’ICI ANNO 2005
I versamenti vanno effettuati sempre su bollettini di conto corrente postale intestati alla UNIRISCOSSIONI SPA (EX CONRIT) N. 748103 in distribuzione presso gli uffici comunali o direttamente presso gli sportelli UNIRISCOSSIONI, le Poste Italiane o le banche convenzionate che svolgono il servizio a costo zero (ovvero la Unicredit Banca, il Banco di Sicilia, San Paolo Imi, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Banca Pololare di Novara, Cassa di Risparmio di Saluzzo).
Anche le scadenze sono le
consuete: il 30 giugno per l’acconto e il 20 dicembre per il saldo, salvo
versamento in una unica soluzione il 30 giugno.
Sono valide anche
per il 2005 le nuove modalità del calcolo delle due rate, introdotte nel
2001 dalla legge finanziaria 23.12.00 n. 388 e illustrate dalla circolare
del Ministero delle Finanze n. 3/FL del 7.03.01. Infatti l’importo da versare
nella rata in acconto è pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, se
non sussistono variazioni di beni immobili fra l’anno 2005 e il 2004. Il
restante 50% va versato a dicembre con il saldo.
Nel
caso in cui ci sono state delle variazioni nella base imponibile, si
possono verificare le seguenti ipotesi, che a titolo esemplificativo, vengono
illustrate:
1-
il contribuente acquista l’immobile in corso d’anno 2004 (es. 1°
ottobre 2004): in tal caso detto soggetto entro il mese di giugno dovrà
calcolare l’ICI dovuta per l’anno 2005 sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla
circostanza che nell’anno 2004 abbia avuto il possesso dell’immobile per
soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno,
si dovrà procedere a un calcolo che ha come risultato un importo che non è
ovviamente pari alla metà della somma che è stata effettivamente corrisposta
l’anno precedente, ma un importo pari al 50% della somma che si sarebbe dovuta
versare se si fosse posseduto l’immobile per i dodici mesi dell’anno
precedente;
2-
il contribuente ha venduto un immobile nei primi mesi dell’anno 2005
(es. 28 febbraio 2005): in tal caso possedendolo per soli due mesi, entro il
mese di giugno potrà versare l’ICI dovuta per l’anno 2005 commisurandola ai due
dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente; a dicembre si
dovrà versare l’eventuale conguaglio che risulta facendo il calcolo
dell’imposta dovuta per tutto l’anno con le variazioni di imponibile e
deducendo l’acconto;
3-
il contribuente acquista un immobile in corso d’anno 2005 (es. 1 aprile
2005): in questa ipotesi alla scadenza dell’acconto si dovrà versare l’ICI
dovuta per l’anno in corso commisurandola ai dodicesimi (3 dodicesimi in
questo caso) di effettivo possesso dell’anno 2005 e non considerando il fatto
che nel 2004 il bene non era posseduto.
In pratica il riferimento all’anno 2004, ovvero il pagamento a giugno del 50 % di quanto dovuto, il restante 50% a dicembre è valido solo nel caso in cui non ci siano state variazioni nella base imponibile fra anno 2004 e anno 2005. Negli altri casi è necessario seguire attentamente i casi particolari di cui sopra.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
La denuncia di utilizzo del servizio e le comunicazioni di variazione di utilizzo vanno sempre fatte perchè possa essere determinata la tassa sullo smaltimento dei rifiuti. La tassa viene calcolata moltiplicando la tariffa in vigore della categoria di appartenenza dell'immobile per la superficie calpestabile dei locali utilizzati.
Chi è tenuto alla denuncia: Deve presentare la denuncia chi viene a vivere o ad iniziare una attività lavorativa all'interno del Comune.
Deve richiedere la variazione, per esempio, il nuovo capo famiglia (in caso di decessi del coniuge o di separazioni) o chi cambia indirizzo di abitazione od attività.
E' tenuto altresì alla presentazione della denuncia di cessazione chi non utilizza più il servizio (come nel caso di emigrazione in altro Comune, di cessazione di attività, ecc...) al fine della cancellazione dai ruoli comunali della tassa.
Modalità di presentazione della denuncia: Presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune per compilare gli appositi moduli.
Modalità di pagamento: L'interessato riceverà a casa la cartella esattoriale o l'avviso di pagamento con l'indicazione dell'importo dovuto.
Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli uffici postali, versando gli importi sul c/c/p allegato alla cartella, oppure direttamente presso lo sportello della UNIRISCOSSIONI.
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE
Questa tassa è gestita dall'Ufficio di Polizia Municipale, al quale bisogna rivolgersi per l'applicazione delle tariffe vigenti.
PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI
I due tributi sono gestiti in economia; per quanto riguarda l'imposta di pubblicità il contribuente riceve l'avviso di pagamento e l'allegato c/c postale con l'importo da pagare già indicato sulla base delle tariffe vigenti.
E' quindi necessario che i contribuenti denuncino all'Ufficio Tributi l'eventuale cessazione della pubblicità per la cancellazione dal ruolo o facciano richiesta all'Ufficio Tecnico per l'autorizzazione all'apposizione del mezzo pubblicitario e il conseguente inserimento nel ruolo. Nel 2002 la legge finanziaria ha esonerato dal pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne con superfici inferiori ai 5 m; permane l'obbligo della sola richiesta di autorizzazione all'apposizione del mezzo pubblicitario.
Per quanto riguarda le pubbliche affissioni i siti utilizzabili nel comune sono 6: rivolgendosi all'Ufficio Tributi si possono conoscere le tariffe applicate in base al n. di manifesti da affiggere, alle dimensioni e al numero di giorni di affissione. La consegna dei manifesti e il pagamento del diritto va fatto presso gli Uffici Comunali.
ACQUEDOTTO e FOGNATURA
I due tributi sono affidati alla ditta ACEA Srl di Pinerolo che si occupa di tutta la gestione dell'acquedotto: la società controlla la lettura una volta all'anno emettendo le bollette quadrimestrali su letture presunte.
MENSA SCOLASTICA
L'Ufficio Tributi consegna bollettini da numero 20 buoni mensa per i ragazzi delle scuole medie ed elementari: il pagamento di €. 76.00 va effettuato presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura - Ag. di Pancalieri, che distribuisce i buoni; oppure con c/c postale intestato al Comune di Pancalieri n. 30847107 e ritirando i buoni presso il Comune su presentazione di ricevuta di pagamento.
SCUOLABUS
Per usufruire del servizio bisogna iscriversi presso il Comune nei primi giorni di settembre. Il pagamento verrà richiesto con lettera indirizzata alle famiglie entro il mese di dicembre.
Per ulteriore informazioni: ragioneria.pancalieri@ruparpiemonte.it