- Ufficio
Anagrafe -
UFFICIO
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA,
PENSIONI, STATISTICA
Responsabile
del Servizio: Sig.a
Luisa BERTELLO
CITTADINI
MAGGIORENNI
I
cittadini residenti maggiorenni devono recarsi allo sportello per il rilascio
della carta d’identita’ muniti dei seguenti documenti :
CARTA
D’IDENTITA’ SCADUTA .
TRE
FOTOGRAFIE formato tessera , a capo scoperto , uguali tra loro e diverse da
quelle della carta precedente NON
E’ PIU’ DOVUTA NESSUNA MARCA DA BOLLO.
CITTADINI
MINORENNI (tra i 15 e 18 anni).
Oltre
alle tre fotografie e’ necessario l’assenso di entrambi i genitori (o del
tutore o col nulla osta del giudice tutelare).
Con
la carta d’identità si può’ espatriare nei seguenti Paesi : Austria,
Malta, Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Spagna, Principato di Monaco,
Germania, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Irlanda, Portogallo, Olanda,
Turchia, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Jugoslavia, Croazia, Slovenia.
CITTADINI
STRANIERI
Devono
recarsi allo sportello muniti di tre fotografie , permesso o carta di soggiorno
validi. La carta d’identità ha unicamente valore sul territorio nazionale e
non dà titolo all’espatrio. La scadenza e’ quella dei cinque anni dalla
scadenza.
IN
CASO DI FURTO O SMARRIMENTO
Oltre
alle fotografie e’ necessaria la denuncia rilasciata al Comando Polizia
Municipale o ai Carabinieri con gli estremi della carta valida.
I
COSTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ SONO I SEGUENTI : L. 10.500 in
caso di rinnovo e L. 21.000 in caso di duplicato per carte non ancora scadute IL
RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ E’ IN TEMPO REALE
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dell'Ufficio Anagrafe
CON
VALIDITA’ PER L’ESPATRIO
Viene
rilasciato ai minori residenti , da zero fino al compimento del 15° anno di età’.
Dopo
il rilascio del tesserino e dell’assenso, tali documenti, a cura del Comune,
saranno recapitati alla Questura oppure consegnati direttamente da un genitore alla Questura di
Torino per l’apposizione sul tesserino del visto all’espatrio .
Fino al 10° anno di età il minore dovrà essere accompagnato all’estero dai
genitori , mentre dal 10° al compimento del 15° anno potrà anche espatriare da
solo, sempre con atto di assenso di entrambi i genitori. Il
tesserino ha validita’ cinque anni e comunque scade al compimento del 15°
anno.
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dell'Ufficio Anagrafe
I
certificati sotto indicati hanno validità 6 mesi dal rilascio. Se dopo la
scadenza le informazioni in essi contenute non sono variate , gli interessati
potranno dichiararlo in calce senza l’obbligo di autenticare la firma ne’ di
apporla in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione. (art. 2
legge 127/97)
I
certificati di RESIDENZA , ESISTENZA IN VITA , STATO LIBERO , CITTADINANZA ,
GODIMENTO DIRITTI POLITICI , VEDOVANZA si riferiscono ad una singola persona e
rispecchiano le risultanze anagrafiche all’atto del rilascio del certificato
stesso.
I
certificati da produrre all’estero , dopo il rilascio , dovranno essere
consegnati alla Procura di Pinerolo e Prefettura per la legalizzazione della firma del
Pubblico Ufficiale che ha firmato il certificato. Senza tale atto il certificato
non può essere fatto valere all’estero.
Previa
motivata richiesta vengono rilasciate certificazioni di residenza e stato di
famiglia attestanti situazioni anagrafiche pregresse (c.d. CERTIFICATI
STORICI).(art. 35 D.P.R. 223/89) Occorre altresì indicare a quale data
pregressa riferire il certificato.
Avverso
il rifiuto opposto dall’ufficiale d’anagrafe al rilascio dei certificati
anagrafici e in caso di errori contenuti in essi , l’interessato può
produrre ricorso al Prefetto. (art. 36 D.P.R. 223/89)
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dell'Ufficio Anagrafe
Il
libretto di lavoro può essere rilasciato dopo il compimento del 15° anno di età ed il conseguimento della licenza media inferiore oppure dopo aver
compiuto 15 anni e aver frequentato per 8 anni la scuola dell’obbligo , oppure
ancora dopo aver compiuto 15 anni d’età in mancanza dei requisiti
precedenti.
Il cittadino residente o dimorante nel Comune deve presentarsi allo sportello
munito di documento di riconoscimento per la richiesta del libretto dai 15 ai 18
anni occorre la domanda da parte di un genitore.
L’interessato
dovrà poi recarsi all’Ufficio di Collocamento per l’iscrizione nelle
liste e per concordare la visita medica presso l'A.S.L. per il riscontro
dell’idoneità del richiedente.
CITTADINI
STRANIERI
Per
i cittadini stranieri residenti e appartenenti alla CEE il rilascio del libretto
avviene con le stesse modalità dei cittadini italiani. Per i cittadini
extracomunitari il rilascio e’ a cura della Direzione Provinciale del Lavoro
di Torino
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L’AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA e’ l’attestazione del pubblico ufficiale che la firma e’ stata
apposta in sua presenza in calce all’istanza o dichiarazione , previa
identificazione del sottoscrittore. (art. 20 - legge 15/1968 e art. 18 T.U.)
In
base alla legge n. 15/1968 , la competenza dei Funzionari incaricati del Comune
riguarda unicamente le istanze o le dichiarazioni da produrre ad organi della
pubblica amministrazione , con l’esclusione dei rapporti privatistici.
L’autenticazione
può anche essere effettuata per cittadini non residenti purché muniti di
valido documento di riconoscimento.
La
dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in
presenza del dichiarante da due testimoni idonei. Il funzionario incaricato
autentica la sottoscrizione dei testimoni , previa menzione della dichiarazione
dell’interessato sulla causa dell’impedimento a firmare. (art. 20 bis -
legge 15/68)
L’AUTENTICAZIONE DI COPIA e’ l’attestazione del funzionario incaricato che la
copia autenticata e’ conforme all’originale a lui esibito.
Le
autentiche di firme e copie devono essere in regola con l’imposta di bollo ,
ai sensi del D.P.R. 672/1972 e successive modificazioni e integrazioni.
Anche
per le autentiche di copie sono esclusi dalla competenza comunale i rapporti
privatistici : in tal caso occorre rivolgersi ad un Notaio.
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dell'Ufficio Anagrafe
Ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 15/1968 la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ concerne fatti , stati o qualita’ personali che
siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Il
funzionario incaricato che autentica le sottoscrizioni ammonisce chi sottoscrive
sulla responsabilita’ penale cui puo’ andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu’
rispondenti a verita’. (art. 26 – legge 15/68)
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Documenti
occorrenti per il Passaporto
1)
Domanda
diretta al Signor Questore di Torino in carta libera;
2)
N.
2 fotografie formato tessera (4 x 4);
3)
Marca
concessioni governative "uso passaporto" da £ 60.000;
4)
Versamento
sul c/c postale 326108 a favore della Questura di Torino - Ufficio Passaporti -
causale "costo libretto"
5)
Per
l'iscrizione dei figli minori sul passaporto: l'atto di assenso del coniuge o il
nulla osta del
Giudice tutelare in mancanza del consenso. Dai 10 ai 16 anni
occorrono anche 2 fotografie
formato tessera;
6)
Allegare obbligatoriamente il passaporto già in possesso;
7)
In caso di smarrimento o furto del passaporto, oltre ai documenti richiesti,
allegare
l'attestazione di denuncia.
L'assenso
dell'altro genitore è necessario per i richiedenti che abbiano figli minori
degli anni 18, anche se non viene richiesta l'iscrizione dei minori sul
passaporto.
Documenti
occorrenti per il rinnovo del passaporto scaduto da non oltre sei mesi
1)
Domanda
diretta al Signor Questore di Torino in carta libera;
2)
Marca
concessioni governative "uso passaporto" da £ 60.000;
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dell'Ufficio Anagrafe
L’ufficio
Elettorale e’ preposto alla tenuta e variazione delle liste elettorali nelle
quali sono iscritti d’ufficio tutti i cittadini maggiorenni residenti nel
Comune che non siano incorsi nella perdita , definitiva o temporanea , del
diritto elettorale attivo.
I
tempi ed i modi di iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali sono
previsti dalla legge.(n. 223 del 20.03.1967 e successive modificazioni)
L’Ufficio
comunica agli interessati l’avvenuta iscrizione nelle liste per immigrazione o
la loro cancellazione per emigrazione in altro Comune o per perdita della
capacita’ elettorale.
Ai
giovani che dovranno essere iscritti nelle liste per compimento del 18° anno di
eta’ l’Ufficio richiede una dichiarazione riguardante il loro titolo di
studio e la loro professione.
L’Ufficio
rilascia inoltre certificati di iscrizione nelle liste elettorali e , in seguito
a motivata richiesta , copia delle liste elettorali.
In
caso di consultazioni elettorali , gli elettori che non avessero ricevuto il
certificato elettorale possono personalmente ritirarlo presso l’Ufficio o
possono fare richiesta di duplicato , qualora lo avessero smarrito.
L’Ufficio
tiene ed aggiorna annualmente l’Albo della persone idonee all’Ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale ; nel mese di dicembre di ogni anno si iscrivono
chi ha presentato domanda e si cancella chi è emigrato.
Gli
elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo degli scrutatori volontari
devono presentare apposita domanda nel mese di novembre ; nella domanda ,
redatta in carta semplice , dovranno essere indicate le proprie generalità,
la professione e il titolo di studio.
Possono
assumere tale incarico coloro che si trovano nelle seguenti condizioni :
-
siano
elettori;
-
non
abbiano superato il 70° anno di eta’;
-
siano
in possesso almeno del diploma di licenza media inferiore;
-
non
siano dipendenti del Ministero dell’Interno , Poste e Telecomunicazioni ,
Trasporti;
-
non
appartengano alla Forze Armate in servizio ;
-
non
siano funzionari designati dall’ASL locale al rilascio delle
certificazioni in favore degli elettori fisicamente impediti;
-
non
siano segretari comunali , ne’ dipendenti di Comuni normalmente addetti o
comandati a prestare servizio prsso gli Uffici Elettorali;
-
non
siano candidati alle elezioni.
La
stessa domanda deve essere presentata nel mese di ottobre da coloro che
intendono essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale. Anche
per l’iscrizione in questo Albo e’ sufficiente presentare la stessa
dichiarazione richiesta per l’iscrizione nell’Albo degli scrutatori. Occorre
il titolo di studio delle scuole medie superiori.
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dell'Ufficio Anagrafe
L’ufficio
Leva e’ preposto alla formazione e tenuta delle liste di leva nelle quali sono
automaticamente iscritti i cittadini residenti al compimento del 18° anno di età; gli stessi riceveranno a domicilio, entro l’anno successivo, il
precetto per la visita psicofisica attitudinale; la cartolina viaggio dovrà
essere ritirata presso il medesimo Ufficio alla ricezione del precetto.
L’Ufficio Leva ha anche il compito di istruire le pratiche necessarie alla
domanda di dispensa dal compiere la ferma di leva;
In
tal caso occorre la presenza dell’interessato o di un genitore munito di
valido documento di riconoscimento.
Si
precisa che i vari casi per i quali può essere inoltrata domanda di dispensa
dal compiere la ferma di leva sono elencati nei manifesti di chiamata alle armi
che ogni anno, nel mese di agosto, sono affissi all’Albo Pretorio e nei
luoghi pubblici della città.
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dell'Ufficio Anagrafe
La
domanda va presentata o spedita esclusivamente al Distretto Militare di
appartenenza che lo trasmetterà al Ministero di Roma.
I
motivi posti a fondamento della richiesta possono essere religiosi , filosofici
o morali.
Presso
l’Ufficio Informazioni del Distretto Militare e’ disponibile , per la
consultazione , un elenco degli enti convenzionati ubicati nel territorio della
regione , suddivisi per settore d’impiego.
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Il
CERTIFICATO DI NASCITA e Certificato Anagrafico di Nascita, si rilascia per i nati nel Comune e per i nati in altro
Comune il cui atto di nascita e’ stato trascritto nei registri di Stato Civile
di questo Comune.
Il
CERTIFICATO DI MATRIMONIO puo’ essere rilasciato per coloro che erano
residenti all’atto del matrimonio e per i non residenti se l’atto di
matrimonio e’ stato formato in questo Comune.
Il CERTIFICATO DI MORTE si rilascia per chi è deceduto nel Comune o che sia
trascritto.
L’Ufficio di Stato Civile rilascia inoltre gli ESTRATTI per riassunto degli atti
di nascita , matrimonio (con annotazione sulla scelta del regime patrimoniale) e
morte.
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La
CITTADINANZA ITALIANA puo’ essere acquista per :
-
effetto
di matrimonio
-
beneficio
di legge
-
concessione
ACQUISIZIONE
PER MATRIMONIO
(artt.
5-6-7-8 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano , acquista la cittadinanza
italiana con Decreto del Ministro dell'Interno, tramite la presentazione della
domanda al Prefetto.
Se
residente all’estero , trascorsi tre anni dal matrimonio , la domanda va
presentata all’autorita’ diplomatica consiliare italiana all’estero.
ACQUISIZIONE
PER BENEFICIO DI LEGGE
(art.
4 , commi 1 e 2 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)
Puo’
essere richiesta da :
-
straniero
nato da genitore straniero ma gia’ italiano per nascita o con ascendente in
secondo grado (nonni paterni o materni) cittadino italiano per nascita con
dichiarazione da parte del Consolato di non aver mai rinunciato alla
cittadinanza italiana.
-
straniero
nato in Italia , legalmente residente senza interruzioni nello Stato sino al
compimento della maggiore eta’.
In questo caso l’interessato acquista la cittadinanza se entro il
compimento del 19° anno di eta’ rende apposita dichiarazione
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
ACQUISIZIONE
PER CONCESSIONE
(art.
9 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)
La
cittadinanza italiana puo’ essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica.
In
questo caso , vista la complessita’ della materia e’ consigliabile
rivolgersi direttamente all’Ufficio Stato Civile del Comune oppure alla
Prefettura di Torino (Uff. Stranieri).
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Per
l’effetto della legge n. 127/97 la DENUNCIA DI NASCITA può essere
effettuata entro tre giorni dall’evento presso il Centro di nascita (Ospedale -
Direzione Sanitaria)
oppure entro dieci giorni presso il Comune di residenza
della madre.
Documenti
necessari : certificato di assistenza al parto
Documento
di riconoscimento del dichiarante
Per
il MATRIMONIO possono sposarsi i cittadini maggiorenni che sono di stato civile
libero , i cittadini dai 16 ai 18 anni con l’autorizzazione del Giudice
Tutelare del Tribunale per i Minorenni di Torino.
MATRIMONIO
CIVILE
Per
entrambi gli sposi sono necessari : l’estratto di nascita rilasciato
esclusivamente nel Comune di nascita; il certificato cumulativo di
residenza-cittadinanza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza. L’Ufficio
richiederà la copia integrale di nascita degli sposi al Comune di nascita.
Le
pubblicazioni di matrimonio rimangono esposte all’Albo Pretorio per la durata di otto giorni, ed il matrimonio può’ essere celebrato entro 180 giorni.
MATRIMONIO
RELIGIOSO
Oltre
ai documenti sopra elencati occorre anche la richiesta del Parroco competente
per territorio.
MATRIMONIO
PER CHI GIA’ E’ STATO SPOSATO
Oltre
ai documenti per il matrimonio civile , per i divorziati necessita la copia
integrale dell’atto del precedente matrimonio con annotazione di divorzio
rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile del Comune ove e’ stato celebrato.
Per
i vedovi invece e’ necessaria la copia integrale dell’atto di morte del
coniuge rilasciata dal Comune ove e’ avvenuto il decesso.
MATRIMONIO
PER CITTADINI STRANIERI
Oltre
ai documenti suddetti occorre il certificato di nulla osta al matrimonio
rilasciato dall’autorità straniera, ai sensi dell’art. 116 del Codice
Civile.
Per
la DENUNCIA DI MORTE occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune
ove e’ avvenuto il decesso ed e’ obbligatoria entro 24 ore dal decesso da
parte di un parente o dell’agenzia di pompe funebri.
Documenti
necessari : scheda ISTAT compilata dal medico curante ed il certificato di
Decesso eventuale della Guardia Medica.
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Per
il trasferimento di residenza da altro Comune italiano a Pancalieri il requisito
primario e’ l’effettiva dimora abituale nel Comune. Dopo avere effettuato il
trasloco occorre presentarsi allo sportello con i seguenti documenti :
-
documento
d’identita’ valido del richiedente (qualunque componente maggiorenne
della famiglia);
-
codice
fiscale di tutti i componenti la famiglia anagrafica;
-
patente
di guida e libretto di circolazione (auto e moto) di tutti gli intestatari.
Dopo
la richiesta di iscrizione verranno effettuati i prescritti accertamenti da
parte del Comando di Polizia Municipale per la conferma della dimora abituale in
questo Comune.
Solo
alla restituzione del modello sara’ possibile rilasciare certificati e carta
d’identita’ ai nuovi iscritti. Nel periodo di tempo tra la richiesta e la
definizione della pratica non e’ possibile rilasciare alcun documento.La
decorrenza anagrafica dell’iscrizione nel Comune resta comunque quella della
data della richiesta.
PER
I CITTADINI STRANIERI
Per i cittadini stranieri il requisito fondamentale e’ il possesso , per ogni
componente della famiglia , del permesso di soggiorno valido e del passaporto.
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Ai
sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954 , n. 1228 , E’ FATTO OBBLIGO
ad ognuno di dichiarare i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche.
Per
il trasferimento di abitazione nel territorio comunale , il requisito primario
e’ l’effettiva dimora abituale all’indirizzo dichiarato.
Dopo
avere effettuato il trasloco occorre presentarsi allo sportello con un valido
documento di riconoscimento e con i dati della patente di guida e del libretto
di circolazione (auto e moto) di tutti gli intestatari.
Ogni
componente maggiorenne della famiglia anagrafica puo’ comunicare il cambio di
indirizzo facendosi responsabile della dichiarazione per tutti i familiari.
Qualora
il cambio di indirizzo interessi l’intera famiglia i tempi di erogazione dei
certificati col nuovo indirizzo non vanno oltre i due giorni dalla comuncazione.
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I
Servizi Demografici , su comunicazione degli Enti erogatori , provvedono all’applicazione della foto sul libretto e
alla consegna di eventuali comunicazioni relative a tali pratiche.
Il
pensionato ricevera’ al proprio domicilio una comunicazione per presentarsi
allo sportello munito dei documenti necessari.
L’Ufficio
Anagrafe svolge inoltre la procedura per la delega al ritiro della pensione
di invalidita’ civile rilasciata dalla Prefettura. Per l’espletamento di
tale pratica e per l’autentica del delegante , qualora sia
nell’impossibilita’ di muoversi , e’ consigliabile prendere accordi col
suddetto Ufficio.
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COS’E’
L’AUTOCERTIFICAZIONE
Consiste
nella facoltà riconosciuta ai cittadini di comprovare , in sostituzione delle
certificazioni richieste , propri stati e requisiti personali , mediante
dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. Senza alcuna
autenticazione di firma.
Questa
e’ l’autocertificazione che sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Vi
sono pochi casi in cui devono essere esibiti i certificati : pratiche per
matrimonio , per Tribunale , per Pretura , atti da trasmettere all’estero o
richiesti da privati che non gestiscono servizi pubblici.
QUALI
DICHIARAZIONI SI POSSONO AUTOCERTIFICARE
Si
possono "autocertificare": con
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 2 legge 15/68 come modificato
dall’art. 3 – comma 10 , della legge 127/97)
-
la
data e il luogo di nascita
-
la
residenza
-
la
cittadinanza
-
il
godimento dei diritti politici
-
lo
stato civile
-
lo
stato di famiglia
-
l’esistenza
in vita
-
la
nascita del figlio
-
il
decesso del coniuge , dell’ascendente o del discendente
-
la
posizione agli effetti degli obblighi militari
-
l’iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
Le
dichiarazioni di cui sopra NON RICHIEDONO ALCUNA AUTENTICAZIONE da parte del
pubblico ufficiale.
Le
dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art 3 legge n. 15/68 e art. 2 –
comma 2 , D.P.R. 25 gennaio 1994 , n. 130); Si
tratta di altri stati , fatti o qualità personali che possono essere
comprovati , mediante dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall’interessato , anche contestualmente all’istanza diretta
all’ottenimento del provvedimento richiesto.
Questa
possibilità offre al cittadino il vantaggio di dover produrre la documentazione
richiesta in un momento successivo alla presentazione della sua istanza e solo
nell’ipotesi in cui l’istruttoria della pratica condotta dall’ufficio
sulla base delle dichiarazioni , si sia conclusa favorevolmente per lui.
La
dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 4 legge n. 15/68); Concerne
fatti , stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato ,
non ricompresi alle lettere a) e b) , precedentemente descritte. Ad
esempio: per dichiarare la propria situazione reddituale , chi sono gli eredi ,
le esatte generalità possedute , ecc.
La
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
essere autenticata.
Ai
sensi del comma 10 dell’art. 2 della legge 191/1998 la sottoscrizione delle
istanze da produrre alla pubblica amministrazione non e’ soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica , non autenticata , di
un documento d’identità del sottoscrittore.L’istanza e la copia
fotostatica del documento possono essere inviate anche per via telematica.
Inoltre
, il comma 11 del suddetto articolo prevede che la sottoscrizione di istanze non
e’ soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contenga dichiarazioni
temporaneamente sostitutive o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Quando
e’ richiesta, l’autenticazione della firma può essere eseguita
direttamente dal "funzionario competente a ricevere la documentazione"
cioè dall’impiegato dell’Ente che riceve la pratica , nonché dai
seguenti pubblici ufficiali : notai , cancellieri , segretari comunali e
funzionari incaricati dai Sindaci , anche di comuni diversi da quello di
residenza.
L’autentica
della firma e’ soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da L. 20.000 + L.
1.000 per diritti di segreteria).
Sono
dovuti solamente i diritti di segreteria (lire 500) quando il cittadino comprova
che l’uso dell’atto e’ esente , ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive
integrazioni , dall’imposta (per fini pensionistici , assegni familiari , leva
militare , liste di collocamento , assistenza , ecc.).
DOV'E’
UTILIZZABILE
L’autocertificazione
e’ utilizzabile nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
Non
entra invece nei rapporti tra privati e non si può utilizzare per presentare
atti e documenti all’autorità giudiziaria.
Tenendo
conto dei gravi abusi che possono derivare dall’utilizzo di autocertificazioni
, ogni comportamento illecito e’ punito con severe sanzioni penali. (art. 26
legge n. 15/68).
COME
FUNZIONA
Per
avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici e’ necessario pioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo
previsto che non e’ soggetto ad alcuna autenticazione , per quanto concerne le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni temporaneamente
sostitutive.
Per
quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà occorre
l’autentica della sottoscrizione (firma) previa identificazione del
dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L’accertamento
dell’identità può avvenire in uno dei seguenti modi :
A)
conoscenza
diretta da parte del pubblico ufficiale;
B)
testimonianza
di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
C)
esibizione
di valido documento di riconoscimento , munito di fotografia , rilasciato da
una
pubblica autorità.
COME
COMPORTARSI IN CASO DI RIFIUTO
Il
pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non ammette
l’autocertificazione , nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla
, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice penale.
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