-  Ufficio  Anagrafe  -


UFFICIO  ANAGRAFE,  STATO  CIVILE,  ELETTORALE,  LEVA,  PENSIONI,  STATISTICA

 Responsabile del Servizio:   Sig.a  Luisa BERTELLO

 

L'Ufficio Anagrafe rilascia i seguenti documenti:

CARTA  d’IDENTITA’

TESSERINO di IDENTITA’ per MINORI di ANNI 15

CERTIFICAZIONI  ANAGRAFICHE

LIBRETTO  di  LAVORO

CERTIFICATI di NASCITA, MATRIMONIO, MORTE

AUTENTICAZIONE COPIE, FIRME e FOTOCOPIE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE dell’ATTO di NOTORIETA’

 

 Presso l'Ufficio Anagrafe è possibile svolgere i procedimenti per:

CAMBIO  di  INDIRIZZO

TRASFERIMENTO  di  RESIDENZA

AUTOCERTIFICAZIONE

LEVA  e  SERVIZIO  MILITARE

DENUNCIA  di  NASCITA,  MORTE  e PUB. MATRIMONIO

RICHIESTA  CITTADINANZA

LIBRETTI  di  PENSIONE

OBIEZIONE  di  COSCIENZA

LISTE  ELETTORALI

PASSAPORTI

 

 


Carta d'Identità


CITTADINI MAGGIORENNI

I cittadini residenti maggiorenni devono recarsi allo sportello per il rilascio della carta d’identita’ muniti dei seguenti documenti :

CARTA D’IDENTITA’ SCADUTA .

TRE FOTOGRAFIE formato tessera , a capo scoperto , uguali tra loro e diverse da quelle della carta precedente NON E’ PIU’ DOVUTA NESSUNA MARCA DA BOLLO. 

 

CITTADINI MINORENNI (tra i 15 e 18 anni).

Oltre alle tre fotografie e’ necessario l’assenso di entrambi i genitori (o del tutore o col nulla osta del giudice tutelare).

Con la carta d’identità si può’ espatriare nei seguenti Paesi : Austria, Malta, Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Spagna, Principato di Monaco, Germania, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Irlanda, Portogallo, Olanda, Turchia, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Jugoslavia, Croazia, Slovenia.

CITTADINI STRANIERI

Devono recarsi allo sportello muniti di tre fotografie , permesso o carta di soggiorno validi. La carta d’identità ha unicamente valore sul territorio nazionale e non dà titolo all’espatrio. La scadenza e’ quella dei cinque anni dalla scadenza.

 

IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO

Oltre alle fotografie e’ necessaria la denuncia rilasciata al Comando Polizia Municipale o ai Carabinieri con gli estremi della carta valida.

 

I COSTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ SONO I SEGUENTI : L. 10.500 in caso di rinnovo e L. 21.000 in caso di duplicato per carte non ancora scadute IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ E’ IN TEMPO REALE

 

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Tesserino  di  identità  a  minori  di  anni  15


CON VALIDITA’ PER L’ESPATRIO

 

Viene rilasciato ai minori residenti , da zero fino al compimento del 15° anno di età’.

Dopo il rilascio del tesserino e dell’assenso, tali documenti, a cura del Comune, saranno recapitati alla Questura oppure consegnati direttamente da un genitore alla Questura di Torino per l’apposizione sul tesserino del visto all’espatrio .

Fino al 10° anno di età il minore dovrà essere accompagnato all’estero dai genitori , mentre dal 10° al compimento del 15° anno potrà anche espatriare da solo, sempre con atto di assenso di entrambi i genitori. Il tesserino ha validita’ cinque anni e comunque scade al compimento del 15° anno.

 

 

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Certificazioni  Anagrafiche


I certificati sotto indicati hanno validità 6 mesi dal rilascio. Se dopo la scadenza le informazioni in essi contenute non sono variate , gli interessati potranno dichiararlo in calce senza l’obbligo di autenticare la firma ne’ di apporla in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione. (art. 2 legge 127/97)

I certificati di RESIDENZA , ESISTENZA IN VITA , STATO LIBERO , CITTADINANZA , GODIMENTO DIRITTI POLITICI , VEDOVANZA si riferiscono ad una singola persona e rispecchiano le risultanze anagrafiche all’atto del rilascio del certificato stesso.

I certificati da produrre all’estero , dopo il rilascio , dovranno essere consegnati alla Procura di Pinerolo e Prefettura per la legalizzazione della firma del Pubblico Ufficiale che ha firmato il certificato. Senza tale atto il certificato non può essere fatto valere all’estero.

Previa motivata richiesta vengono rilasciate certificazioni di residenza e stato di famiglia attestanti situazioni anagrafiche pregresse (c.d. CERTIFICATI STORICI).(art. 35 D.P.R. 223/89) Occorre altresì indicare a quale data pregressa riferire il certificato.

Avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale d’anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi , l’interessato può produrre ricorso al Prefetto. (art. 36 D.P.R. 223/89)

 

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Libretto  di  Lavoro


Il libretto di lavoro può essere rilasciato dopo il compimento del 15° anno di età ed il conseguimento della licenza media inferiore oppure dopo aver compiuto 15 anni e aver frequentato per 8 anni la scuola dell’obbligo , oppure ancora dopo aver compiuto 15 anni d’età in mancanza dei requisiti precedenti.

Il cittadino residente o dimorante nel Comune deve presentarsi allo sportello munito di documento di riconoscimento per la richiesta del libretto dai 15 ai 18 anni occorre la domanda da parte di un genitore.

L’interessato dovrà poi recarsi all’Ufficio di Collocamento per l’iscrizione nelle liste e per concordare la visita medica presso l'A.S.L. per il riscontro dell’idoneità del richiedente.

 

CITTADINI STRANIERI

Per i cittadini stranieri residenti e appartenenti alla CEE il rilascio del libretto avviene con le stesse modalità dei cittadini italiani. Per i cittadini extracomunitari il rilascio e’ a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino

 

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Autentificazione  Copie  e  Firme


L’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA e’ l’attestazione del pubblico ufficiale che la firma e’ stata apposta in sua presenza in calce all’istanza o dichiarazione , previa identificazione del sottoscrittore. (art. 20 - legge 15/1968 e art. 18 T.U.)

In base alla legge n. 15/1968 , la competenza dei Funzionari incaricati del Comune riguarda unicamente le istanze o le dichiarazioni da produrre ad organi della pubblica amministrazione , con l’esclusione dei rapporti privatistici.

L’autenticazione può anche essere effettuata per cittadini non residenti purché muniti di valido documento di riconoscimento.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei. Il funzionario incaricato autentica la sottoscrizione dei testimoni , previa menzione della dichiarazione dell’interessato sulla causa dell’impedimento a firmare. (art. 20 bis - legge 15/68)

L’AUTENTICAZIONE DI COPIA e’ l’attestazione del funzionario incaricato che la copia autenticata e’ conforme all’originale a lui esibito.

Le autentiche di firme e copie devono essere in regola con l’imposta di bollo , ai sensi del D.P.R. 672/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Anche per le autentiche di copie sono esclusi dalla competenza comunale i rapporti privatistici : in tal caso occorre rivolgersi ad un Notaio.

 

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Dichiarazione Sostitutive dell'Atto Notorio


Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/1968 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ concerne fatti , stati o qualita’ personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

Il funzionario incaricato che autentica le sottoscrizioni ammonisce chi sottoscrive sulla responsabilita’ penale cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu’ rispondenti a verita’. (art. 26 – legge 15/68)

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Documenti occorrenti per il  Passaporto


1)  Domanda diretta al Signor Questore di Torino in carta libera;

2)  N. 2 fotografie formato tessera (4 x 4);

3)  Marca concessioni governative "uso passaporto" da £ 60.000;

4)  Versamento sul c/c postale 326108 a favore della Questura di Torino - Ufficio Passaporti -

     causale "costo libretto"

5)  Per l'iscrizione dei figli minori sul passaporto: l'atto di assenso del coniuge o il nulla osta del

    Giudice tutelare in mancanza del consenso. Dai 10 ai 16 anni occorrono anche 2 fotografie 

    formato tessera;

6)  Allegare obbligatoriamente il passaporto già in possesso;

7)  In caso di smarrimento o furto del passaporto, oltre ai documenti richiesti, allegare 

     l'attestazione di denuncia.

 

L'assenso dell'altro genitore è necessario per i richiedenti che abbiano figli minori degli anni 18, anche se non viene richiesta l'iscrizione dei minori sul passaporto.

 

Documenti occorrenti per il rinnovo del passaporto scaduto da non oltre sei mesi

1)  Domanda diretta al Signor Questore di Torino in carta libera;

2)  Marca concessioni governative "uso passaporto" da £ 60.000;

 

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Liste  Elettorali


L’ufficio Elettorale e’ preposto alla tenuta e variazione delle liste elettorali nelle quali sono iscritti d’ufficio tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune che non siano incorsi nella perdita , definitiva o temporanea , del diritto elettorale attivo.

I tempi ed i modi di iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali sono previsti dalla legge.(n. 223 del 20.03.1967 e successive modificazioni)

L’Ufficio comunica agli interessati l’avvenuta iscrizione nelle liste per immigrazione o la loro cancellazione per emigrazione in altro Comune o per perdita della capacita’ elettorale.

Ai giovani che dovranno essere iscritti nelle liste per compimento del 18° anno di eta’ l’Ufficio richiede una dichiarazione riguardante il loro titolo di studio e la loro professione.

L’Ufficio rilascia inoltre certificati di iscrizione nelle liste elettorali e , in seguito a motivata richiesta , copia delle liste elettorali.

In caso di consultazioni elettorali , gli elettori che non avessero ricevuto il certificato elettorale possono personalmente ritirarlo presso l’Ufficio o possono fare richiesta di duplicato , qualora lo avessero smarrito.

L’Ufficio tiene ed aggiorna annualmente l’Albo della persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale ; nel mese di dicembre di ogni anno si iscrivono chi ha presentato domanda e si cancella chi è emigrato.

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo degli scrutatori volontari devono presentare apposita domanda nel mese di novembre ; nella domanda , redatta in carta semplice , dovranno essere indicate le proprie generalità, la professione e il titolo di studio.

Possono assumere tale incarico coloro che si trovano nelle seguenti condizioni :

La stessa domanda deve essere presentata nel mese di ottobre da coloro che intendono essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale. Anche per l’iscrizione in questo Albo e’ sufficiente presentare la stessa dichiarazione richiesta per l’iscrizione nell’Albo degli scrutatori. Occorre il titolo di studio delle scuole medie superiori.

 

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Leva  e  Servizi  Militari


L’ufficio Leva e’ preposto alla formazione e tenuta delle liste di leva nelle quali sono automaticamente iscritti i cittadini residenti al compimento del 18° anno di età; gli stessi riceveranno a domicilio, entro l’anno successivo, il precetto per la visita psicofisica attitudinale; la cartolina viaggio dovrà essere ritirata presso il medesimo Ufficio alla ricezione del precetto.

L’Ufficio Leva ha anche il compito di istruire le pratiche necessarie alla domanda di dispensa dal compiere la ferma di leva;

In tal caso occorre la presenza dell’interessato o di un genitore munito di valido documento di riconoscimento.

Si precisa che i vari casi per i quali può essere inoltrata domanda di dispensa dal compiere la ferma di leva sono elencati nei manifesti di chiamata alle armi che ogni anno, nel mese di agosto, sono affissi all’Albo Pretorio e nei luoghi pubblici della città.

 

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Riconoscimento dell'Obiezione di Coscienza


La domanda va presentata o spedita esclusivamente al Distretto Militare di appartenenza che lo trasmetterà al Ministero di Roma.

I motivi posti a fondamento della richiesta possono essere religiosi , filosofici o morali.

Presso l’Ufficio Informazioni del Distretto Militare e’ disponibile , per la consultazione , un elenco degli enti convenzionati ubicati nel territorio della regione , suddivisi per settore d’impiego.

 

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Certificati  di  Nascita, Matrimonio, Morte


Il CERTIFICATO DI NASCITA e Certificato Anagrafico di Nascita, si rilascia per i nati nel Comune e per i nati in altro Comune il cui atto di nascita e’ stato trascritto nei registri di Stato Civile di questo Comune.

Il CERTIFICATO DI MATRIMONIO puo’ essere rilasciato per coloro che erano residenti all’atto del matrimonio e per i non residenti se l’atto di matrimonio e’ stato formato in questo Comune.

Il CERTIFICATO DI MORTE si rilascia per chi è deceduto nel Comune o che sia trascritto.

L’Ufficio di Stato Civile rilascia inoltre gli ESTRATTI per riassunto degli atti di nascita , matrimonio (con annotazione sulla scelta del regime patrimoniale) e morte.

 

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Richiesta  Cittadinza  Italiana


La CITTADINANZA ITALIANA puo’ essere acquista per :

ACQUISIZIONE PER MATRIMONIO

(artt. 5-6-7-8 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano , acquista la cittadinanza italiana con Decreto del Ministro dell'Interno, tramite la presentazione della domanda al Prefetto.

Se residente all’estero , trascorsi tre anni dal matrimonio , la domanda va presentata all’autorita’ diplomatica consiliare italiana all’estero.

ACQUISIZIONE PER BENEFICIO DI LEGGE

(art. 4 , commi 1 e 2 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)

Puo’ essere richiesta da :

  1. straniero nato da genitore straniero ma gia’ italiano per nascita o con ascendente in secondo grado (nonni paterni o materni) cittadino italiano per nascita con dichiarazione da parte del Consolato di non aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

  2. straniero nato in Italia , legalmente residente senza interruzioni nello Stato sino al compimento della maggiore eta’.
    In questo caso l’interessato acquista la cittadinanza se entro il compimento del 19° anno di eta’ rende apposita dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

ACQUISIZIONE PER CONCESSIONE

(art. 9 legge 5 febbraio 1992 , n. 91)

La cittadinanza italiana puo’ essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica.

In questo caso , vista la complessita’ della materia e’ consigliabile rivolgersi direttamente all’Ufficio Stato Civile del Comune oppure alla Prefettura di Torino (Uff. Stranieri).

 

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Denuncia  di  Nascita,  Morte  -  Pubbl.  Matrimonio


Per l’effetto della legge n. 127/97 la DENUNCIA DI NASCITA può essere effettuata entro tre giorni dall’evento presso il Centro di nascita (Ospedale - Direzione Sanitaria) oppure entro dieci giorni presso il Comune di residenza della madre.

Documenti necessari : certificato di assistenza al parto

Documento di riconoscimento del dichiarante

Per il MATRIMONIO possono sposarsi i cittadini maggiorenni che sono di stato civile libero , i cittadini dai 16 ai 18 anni con l’autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale per i Minorenni di Torino.

 

MATRIMONIO CIVILE

Per entrambi gli sposi sono necessari : l’estratto di nascita rilasciato esclusivamente nel Comune di nascita; il certificato cumulativo di residenza-cittadinanza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza. L’Ufficio richiederà la copia integrale di nascita degli sposi al Comune di nascita.

Le pubblicazioni di matrimonio rimangono esposte all’Albo Pretorio per la durata di otto giorni, ed il matrimonio può’ essere celebrato entro 180 giorni.

 

MATRIMONIO RELIGIOSO

Oltre ai documenti sopra elencati occorre anche la richiesta del Parroco competente per territorio.

 

MATRIMONIO PER CHI GIA’ E’ STATO SPOSATO

Oltre ai documenti per il matrimonio civile , per i divorziati necessita la copia integrale dell’atto del precedente matrimonio con annotazione di divorzio rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile del Comune ove e’ stato celebrato.

Per i vedovi invece e’ necessaria la copia integrale dell’atto di morte del coniuge rilasciata dal Comune ove e’ avvenuto il decesso.

 

MATRIMONIO PER CITTADINI STRANIERI

Oltre ai documenti suddetti occorre il certificato di nulla osta al matrimonio rilasciato dall’autorità straniera, ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile.

 

Per la DENUNCIA DI MORTE occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove e’ avvenuto il decesso ed e’ obbligatoria entro 24 ore dal decesso da parte di un parente o dell’agenzia di pompe funebri.

Documenti necessari : scheda ISTAT compilata dal medico curante ed il certificato di Decesso eventuale della Guardia Medica.

 

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Trasferimento  di  Residenza


Per il trasferimento di residenza da altro Comune italiano a Pancalieri il requisito primario e’ l’effettiva dimora abituale nel Comune. Dopo avere effettuato il trasloco occorre presentarsi allo sportello con i seguenti documenti :

Dopo la richiesta di iscrizione verranno effettuati i prescritti accertamenti da parte del Comando di Polizia Municipale per la conferma della dimora abituale in questo Comune.

Solo alla restituzione del modello sara’ possibile rilasciare certificati e carta d’identita’ ai nuovi iscritti. Nel periodo di tempo tra la richiesta e la definizione della pratica non e’ possibile rilasciare alcun documento.La decorrenza anagrafica dell’iscrizione nel Comune resta comunque quella della data della richiesta.

PER I CITTADINI STRANIERI

Per i cittadini stranieri il requisito fondamentale e’ il possesso , per ogni componente della famiglia , del permesso di soggiorno valido e del passaporto.

 

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Cambio  di  Indirizzo


Ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954 , n. 1228 , E’ FATTO OBBLIGO ad ognuno di dichiarare i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche.

Per il trasferimento di abitazione nel territorio comunale , il requisito primario e’ l’effettiva dimora abituale all’indirizzo dichiarato.

Dopo avere effettuato il trasloco occorre presentarsi allo sportello con un valido documento di riconoscimento e con i dati della patente di guida e del libretto di circolazione (auto e moto) di tutti gli intestatari.

Ogni componente maggiorenne della famiglia anagrafica puo’ comunicare il cambio di indirizzo facendosi responsabile della dichiarazione per tutti i familiari.

Qualora il cambio di indirizzo interessi l’intera famiglia i tempi di erogazione dei certificati col nuovo indirizzo non vanno oltre i due giorni dalla comuncazione.

 

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Libretti  di  Pensione


I Servizi Demografici , su comunicazione degli Enti erogatori , provvedono all’applicazione della foto sul libretto e alla consegna di eventuali comunicazioni relative a tali pratiche.

Il pensionato ricevera’ al proprio domicilio una comunicazione per presentarsi allo sportello munito dei documenti necessari.

L’Ufficio Anagrafe svolge inoltre la procedura per la delega al ritiro della pensione di invalidita’ civile rilasciata dalla Prefettura. Per l’espletamento di tale pratica e per l’autentica del delegante , qualora sia nell’impossibilita’ di muoversi , e’ consigliabile prendere accordi col suddetto Ufficio.

 

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Autocertificazione


COS’E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di comprovare , in sostituzione delle certificazioni richieste , propri stati e requisiti personali , mediante dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. Senza alcuna autenticazione di firma.

Questa e’ l’autocertificazione che sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Vi sono pochi casi in cui devono essere esibiti i certificati : pratiche per matrimonio , per Tribunale , per Pretura , atti da trasmettere all’estero o richiesti da privati che non gestiscono servizi pubblici.

QUALI DICHIARAZIONI SI POSSONO AUTOCERTIFICARE

Si possono "autocertificare": con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 2 legge 15/68 come modificato dall’art. 3 – comma 10 , della legge 127/97)

Le dichiarazioni di cui sopra NON RICHIEDONO ALCUNA AUTENTICAZIONE da parte del pubblico ufficiale.

Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art 3 legge n. 15/68 e art. 2 – comma 2 , D.P.R. 25 gennaio 1994 , n. 130); Si tratta di altri stati , fatti o qualità personali che possono essere comprovati , mediante dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato , anche contestualmente all’istanza diretta all’ottenimento del provvedimento richiesto.

Questa possibilità offre al cittadino il vantaggio di dover produrre la documentazione richiesta in un momento successivo alla presentazione della sua istanza e solo nell’ipotesi in cui l’istruttoria della pratica condotta dall’ufficio sulla base delle dichiarazioni , si sia conclusa favorevolmente per lui.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 4 legge n. 15/68); Concerne fatti , stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato , non ricompresi alle lettere a) e b) , precedentemente descritte. Ad esempio: per dichiarare la propria situazione reddituale , chi sono gli eredi , le esatte generalità possedute , ecc.

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere autenticata.

Ai sensi del comma 10 dell’art. 2 della legge 191/1998 la sottoscrizione delle istanze da produrre alla pubblica amministrazione non e’ soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica , non autenticata , di un documento d’identità del sottoscrittore.L’istanza e la copia fotostatica del documento possono essere inviate anche per via telematica.

Inoltre , il comma 11 del suddetto articolo prevede che la sottoscrizione di istanze non e’ soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contenga dichiarazioni temporaneamente sostitutive o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Quando e’ richiesta, l’autenticazione della firma può essere eseguita direttamente dal "funzionario competente a ricevere la documentazione" cioè dall’impiegato dell’Ente che riceve la pratica , nonché dai seguenti pubblici ufficiali : notai , cancellieri , segretari comunali e funzionari incaricati dai Sindaci , anche di comuni diversi da quello di residenza.

L’autentica della firma e’ soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da L. 20.000 + L. 1.000 per diritti di segreteria).

Sono dovuti solamente i diritti di segreteria (lire 500) quando il cittadino comprova che l’uso dell’atto e’ esente , ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive integrazioni , dall’imposta (per fini pensionistici , assegni familiari , leva militare , liste di collocamento , assistenza , ecc.).

DOV'E’  UTILIZZABILE

L’autocertificazione e’ utilizzabile nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Non entra invece nei rapporti tra privati e non si può utilizzare per presentare atti e documenti all’autorità giudiziaria.

Tenendo conto dei gravi abusi che possono derivare dall’utilizzo di autocertificazioni , ogni comportamento illecito e’ punito con severe sanzioni penali. (art. 26 legge n. 15/68).

 

COME FUNZIONA

Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici e’ necessario pioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non e’ soggetto ad alcuna autenticazione , per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni temporaneamente sostitutive.

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà occorre l’autentica della sottoscrizione (firma) previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.

L’accertamento dell’identità può avvenire in uno dei seguenti modi :

 

A)  conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;

B)  testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;

C)  esibizione di valido documento di riconoscimento , munito di fotografia , rilasciato da una 

     pubblica autorità.

COME COMPORTARSI IN CASO DI RIFIUTO

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non ammette l’autocertificazione , nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla , incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice penale. 

 

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