-  il Segretario Comunale Capo  -


 

   Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali.

   Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

   Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.

   Il Segretario inoltre:

a)      partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e

        della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b)      esprime parere di competenza in relazione alle sue attribuzioni;

c)      può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti

         unilaterali nell’interesse dell’ente;

d)      esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal

         sindaco;

e)      esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108 comma 4.

 

   Il rapporto di lavoro dei segretari è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

   Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato, il segretario cessa automaticamente dall’incarico con al cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla riconferma o alla nomina di nuovo segretario

 

Spettano al Segretario comunale e ciò a seguito di ordinanza sindacale:

a)      presidenza delle commissioni di gara e di concorso e responsabilità delle procedure

        d’appalto e di concorso;

b)     atti di amministrazione e gestione del personale;

c)     atti attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Sindaco.