- il Segretario Comunale Capo -
Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma
per la gestione dell’albo dei segretari comunali.
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei
servizi e ne coordina l’attività.
Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e
della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)
esprime parere di competenza in relazione alle sue attribuzioni;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal
sindaco;
e)
esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista
dall’articolo 108 comma 4.
Il rapporto di lavoro dei segretari è disciplinato dai contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed
integrazioni.
Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a
quella del mandato del sindaco che lo ha nominato, il segretario cessa
automaticamente dall’incarico con al cessazione del mandato del sindaco,
continuando ad esercitare le funzioni sino alla riconferma o alla nomina di
nuovo segretario
Spettano
al Segretario comunale e ciò a seguito di ordinanza sindacale:
a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e responsabilità delle procedure
d’appalto e di concorso;
b)
atti di amministrazione e gestione del personale;
c) atti attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Sindaco.